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Statuto



DISPOSIZIONI GENERALI
 
COSTITUZIONE E SEDE
 
Art.1 - É costituita l’Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola, in sigla A.P.I.M.A., della Provincia di Cremona, libera associazione sindacale di categoria.
Essa ha sede in Cremona e può istituire delegazioni e uffici staccati in altri centri della provincia.
            L’Associazione aderisce all’Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola - U.N.I.M.A. - del cui sistema di rappresentanza fa parte.
 
SCOPI
 
Art.2 - L'associazione, che non ha fini di lucro ed è inoltre istituzionalmente apartitica per origine e finalità, associa le imprese e gli imprenditori che svolgono lavorazioni meccanico agricole, industriali ed affini, svolte sia per conto terzi che per conto proprio, nonchè imprese e imprenditori che operano in agricoltura.
L'Associazione, in particolare:
a) rappresenta la categoria nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
b) concorre a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali del Paese e dell’Unione Europea e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
c) promuove e coordina l’attività dei soci aderenti; stabilisce, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; li assiste nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; interviene ad assicurare, nell’ambito della categoria, l’armonico contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
d) procede alla stipulazione di contratti di lavoro ed economici ed assiste gli associati nella trattazione e definizione di controversie di lavoro ed economiche ai fini dell’unità di indirizzo;
e) promuove ed attua ricerche e studi economici, sociologici e statistici di interesse della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro;
f) promuove, studia e segue l’elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
g) promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l’elevazione sociale e culturale delle stesse;
h) cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
i) favorisce lo sviluppo ed il progresso della categoria e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad organismi, costituiti o da costituire allo scopo;
j) prende accordi, ove ne ravvisi l’opportunità, con altri enti ed organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
k) promuove ed organizza sezioni di settore;
l) promuove e verifica le soluzioni e le iniziative per realizzare idonee forme di razionalizzazione ed integrazione di funzioni e servizi fra i soci;
m) provvede alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza della categoria rappresentata, sia ritenuta necessaria ed utile al conseguimento dei fini statutari;
n) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo, valgano a raggiungere gli scopi sociali;
o) attua tutte quelle iniziative di carattere tecnico, economico, amministrativo e assistenziale che gli organi sociali avranno regolarmente deliberato.
            Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può inoltre intraprendere altre iniziative, come quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni ad istituzioni specializzate o ad altri organismi di qualsiasi natura;
2.  istituire collegi di conciliazione o di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra gli associati;
3.   sottoscrivere e detenere quote di partecipazione a società, consorzi ed enti vari.
 
 
ASSOCIATI
 
IMPRESE ASSOCIATE
 
Art.3 - Possono associarsi all’Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite e gli imprenditori che svolgono lavorazioni meccanico agricole, industriali ed affini, svolte sia per conto terzi, che per conto proprio nonché imprese e imprenditori che operano in agricoltura.
           Tenuto conto dell’assetto organizzativo, possono aderire alla Associazione anche imprese sotto qualsiasi forma costituite, imprenditori e persone fisiche, semprechè non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all’art.2 del presente statuto, che de­siderino avvalersi dell'opera assistenziale e dei servizi che normalmente l'Associazione disim­pegna.
 
DOMANDA DI AMMISSIONE
 
Art.4 - La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa e deve contenere l’indicazione dei suoi legali rappresentanti, la natura dell’attività esercitata, la sede e tutte quelle indicazioni che verranno richieste dal Consiglio di Amministrazione della Associazione.
            La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto, di impegno al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello statuto stesso, di osservanza scrupolosa della disciplina associativa nonché di tutte quelle disposizioni e norme che saranno deliberate dagli organi sociali.
 
AMMISSIONE
 
Art.5 - Dell’ammissione a far parte della Associazione, decide il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti.
            La relativa delibera deve essere notificata al richiedente mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
 
DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
 
Art.6 – Il rapporto associativo, una volta approvata l’adesione da parte del Consiglio di Amministrazione, si intende costituito a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo.
 
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
 
Art.7 - L’esercizio dei diritti associativi spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi sociali.
 
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
 
Art.8 - I soci sono tenuti all’osservanza scrupolosa e leale degli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, ivi compreso il versamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
           Essi si obbligano all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dalla Associazione ed in particolare al pieno rispetto dei contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro, stipulati dall’Associazione e/o dalla Unione Nazionale.
            I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano ad essi richiesti ai fini contributivi, statistici e quant’altro utile per la rappresentanza della categoria.
 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
 
Art.9 - La qualità di socio si perde:
a)      per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente che deve pervenire alla Associazione entro il 30 Giugno, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo;
b)      per cessazione della attività esercitata;
c)      per espulsione motivata da inadempienze o da comportamenti non conformi agli obblighi di cui all’art.8.
 
ORGANI E UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE
 
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
 
Art.10 - Sono organi dell'Associazione:
a)      l'Assemblea generale dei Soci;
b)      il Consiglio di Amministrazione;
c)      il Presidente;
d)      il Vicepresidente;
e)      il Collegio dei Revisori dei Conti.
 
ASSEMBLEA GENERALE
 
Art.11 – L’Assemblea generale della Associazione è composta da tutti i soci della Associazione che potranno intervenire direttamente o tramite delega ad altro socio.
            In ogni caso il portatore di tale mandato non può rappresentare più di un associato.
Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto.
            L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il mese di giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; si riunisce anche a richiesta di almeno 1/3 degli associati.
            L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere in ordine di anzianità di età.
            Le deliberazioni prese in Assemblea in conformità del presente statuto obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti.
            Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore della Associazione, che funge da segretario.
 
CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
 
Art.12 - L’Assemblea generale è convocata con lettera spedita al domiciliodegli associati, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
            Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l’ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione e l’ordine del giorno della riunione predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
           L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
            Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti mediante votazione palese o segreta col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente.
            Qualora all’ordine del giorno siano poste modifiche statutarie o lo scioglimento della Associazione, l’Assemblea dovrà ritenersi validamente costituita anche in seconda convocazione, quando siano presenti rispettivamente almeno un terzo o la metà degli associati.
 
ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
 
Art.13 - Spetta all’Assemblea:
a)      l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
b)      l’elezione del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)      l’approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività dell’Associazione;
d)      l’approvazione del bilancio consuntivo;
e)      l’esame delle istanze ad essa dirette, anche relative a delibere assunte degli altri organi istituzionali e le relative decisioni;
f)        le modificazioni dello statuto;
g)      lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori. 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
COSTITUZIONE – DURATA - FUNZIONAMENTO
 
Art.14 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 11 (undici) e non superiore a 15 (quindici) eletti dall’Assemblea e scelti tra i titolari, coadiuvanti o soci delle ditte o società associate.
            Potrà essere eletto a comporre il Consiglio di Amministrazione anche una sola persona non socia di provata capacità tecnica, amministrativa e di rappresentanza sindacale, particolarmente esperta nel settore agromeccanico.
            Le norme per la designazione dei candidati a membri del Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
            Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
            I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso.
          In caso di cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, essi saranno sostituiti con altri che dureranno in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati, mediante cooptazione fra i primi dei non eletti.
             Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto; entro i successivi trenta giorni sarà convocata l’Assemblea per le decisioni conseguenti.
             Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed il Direttore dell’Associazione; partecipano inoltre, ove espressamente invitati dal Presidente e comunque senza diritto di voto, persone di particolare competenza su determinati argomenti posti all’ordine del giorno.
             Ogni consigliere ha diritto ad un voto.
            Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
           Quando si tratti di decisioni ri­guardanti la nomina del Presidente e del Vice Presidente, la nomina e la revoca del Direttore, ovvero di proposte circa le modifiche allo Statuto, occorre la pre­senza di almeno i 3/4 dei Consiglieri in carica.
              I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione ad eccezione per quanto concerne le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative a persone, nel qual caso si procede secondo le deliberazioni prese di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
 
RIUNIONI
 
Art.15Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno ed ogni qual volta lo disponga il Presidente, ovvero ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
              Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera spedita almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere:
a)      l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione;
b)      gli argomenti posti all’ordine del giorno.
            In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente o con mezzo equivalente, con preavviso di almeno due giorni.
             Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di questi, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio.
               Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, che viene designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
 
 
ATTRIBUZIONE E COMPITI
 
Art.16 - Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite, oltre a quanto espressamente previsto dai singoli articoli dello statuto, le seguenti funzioni:
a)      elezione, fra i propri membri, del Presidente e di uno o due Vice Presidente;
b) la nomina e la revoca del Direttore fissandone la retribuzione e le sue condizioni di impiego;
c)  la nomina e la revoca del personale impiegatizio dell’Associazione fissandone le retribuzioni e le mansioni, sentito il parere del Direttore;
d)  la stesura di un Regolamento Interno per l’andamento tecnico-amministrativo della Associazione;
e)  la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
f)  la determinazione dei contributi associativi;
g) la predisposizione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre al voto assembleare;
h)  la delibera sull’ammissione ed espulsione degli associati;
i)   la delibera su tutte le questioni non riservate dal presente Statuto all’Assemblea dei soci.
            Rimane in facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire al suo interno una Giunta composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri del Consiglio di Amministrazione.
           Questo organismo potrà esercitare in caso di urgenza tutti i poteri di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva poi la necessità della ratifica ed altresì quelle specifiche competenze che il Consiglio di Amministrazione riterrà di volta in volta, di attribuirle.
 
IL PRESIDENTE
 
Art.17 - Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
             Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
1)  convoca l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta, ne presiede le riunioni e provvede per l’attuazione delle relative decisioni;
2)  sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione ed è responsabile della predisposizione del bilancio consuntivo;
3)  ha la firma sociale che potrà delegare, al Vice Presidente, a membri del Consiglio di Amministrazione o al Direttore;
4)  compie tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per il funzionamento della Associazione ed il conseguimento dei fini statutari;
5)  sottoscrive tutti gli atti amministrativi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
6)  può delegare per la rappresentanza della Associazione presso terzi, un Vice Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione o il Direttore, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.
 
 
VICE PRESIDENTE
 
Art.18 Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
            Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e quindi, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni o gli conferisca apposita delega.
            Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi, prova dell’impedimento del Presidente.
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
COSTITUZIONE - DURATA - FUNZIONAMENTO
 
Art.19 - Il collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, da due membri effettivi e da due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione dei membri effettivi, con priorità in ordine di età anagrafica.
           Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
           Alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletta persona esterna all’Associazione.
           La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica sociale in seno all’Associazione.
           Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
        I Revisori dei conti, anche individualmente, hanno la facoltà di prendere visione in qualsiasi momento dei libri contabili e di operare controlli di cassa.
       I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
         La carica dei Revisori dei Conti non è retribuita, ad eccezione del Presidente, qualora questi sia persona esterna all’Associazione.
 
ATTRIBUZIONI E COMPITI
 
Art.20 - I Revisori dei Conti hanno il compito di :
a)  curare la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
b)  verificare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri;
c)  dare pareri sul Bilancio.
 
 
DELEGAZIONI ED UFFICI PERIFERICI
 
Art.21 - Le delegazioni e gli uffici staccati della Associazione, costituiti ai sensi dell’art.1 del presente statuto, hanno lo scopo di rappresentare in luogo l’Associazione e di adempiere le funzioni esercitando localmente l’opera di tutela e di assistenza degli associati.
 
DIREZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
 
Art.22 - Alla direzione degli uffici dell’Associazione è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
            Il Direttore provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e all’organizzazione ed alla direzione degli uffici e dei servizi dell’Associazione, del cui funzionamento risponde al Presidente.
           Il personale dell’Associazione dipende disciplinarmente dal Direttore.
            Il Direttore può intervenire con parere consultivo alle riunioni di tutti gli Organi, Collegi e Commissioni previsti dal presente statuto.
 
 
PATRIMONIO SOCIALE
 
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
 
Art.23 Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché dai proventi delle quote associative e da eventuali eccedenze di attività derivanti dalle gestioni annuali, dalle elargizioni o dai contributi da parte di enti pubblici, privati, consorzi, persone fisiche o società sotto qualsiasi forma costituite.
            L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento dei contributi associativi annui.
            E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
            I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti dei contributi annuali e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne rimborsabili in nessun caso e pertanto, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può farsi luogo alla richiesta del rimborso di quanto versato.
            Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
            L'Associazione può emettere titoli di solidarietà.
 
ESERCIZIO FINANZIARIO
 
Art.24 - L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
          Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il bilancio economico e la situazione patrimoniale da presentarsi, entro i sei mesi successivi, all’Assemblea generale, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.
 
AVANZI DI GESTIONE
 
Art.25 - L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o di accantonarli a patrimonio sociale.
           All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
 
 
 
NORME FINALI
 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
 
Art.26L’Assemblea, che abbia con la maggioranza di cui all’art.13 del presente statuto, deliberato lo scioglimento della Associazione, provvederà alla sua messa in liquidazione nominando un collegio di liquidatori composto da almeno due membri, anche non soci, determinandone i poteri ed i compensi.
            L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al comma 190, art.3, del D.lgs 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
CLAUSOLA ARBITRALE
 
Art.27 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
           L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro si farà ricorso al Presidente del Tribunale di Cremona
 
LEGGI APPLICABILI
 
Art.28 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle vigenti norme speciali.
            Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
            
Le norme previste dalla D.lgs 23/12/1996 n°662, così come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/1998, registrata al n. 66467 di repertorio notaio Dott. Quaini Giancarlo, e ratificate dall’Assemblea con l’approvazione del presente statuto, decorrono dal 1° gennaio 1998.