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Statuto



 

STATUTO


dell'ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, approvato nell'Assemblea Straordinaria del 26 febbraio 1999 a firma del Presidente p.t. Bernardo Cattani e del Notaio Iacopo Bersani, con verbale registrato in Bologna al 4° Ufficio delle Entrate il 18 marzo 1999 al n. 713 Serie 1A, conservato agli atti del Notaio al n. 18.779 di Repertorio ed al n. 3.315 di Raccolta. 
Titolo I - Costituzione e FINALITA’
Art.1 - Costituzione e sede

Tra le imprese, individuali e collettive, esercenti le lavorazioni meccaniche in agricoltura, le prestazioni di servizi in genere con macchine agricole ed operatrici nonché con macchine e veicoli industriali, è costituita un’associazione con carattere volontario ed apolitico denominata “Associazione Trebbiatori e Motoaratori della Provincia di Bologna”; in alternativa la suddetta denominazione può essere sostituita, anche in atti ufficiali, dall’acronimo “A.T.M.A.”.

L’associazione può aderire alle associazioni di categoria a livello regionale e nazionale, costituite o costituende, aventi scopi analoghi od affini al proprio, adottandone il logo; l'Associazione aderisce all'Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola – UNIMA – del cui sistema di rappresentanza fa parte.

L’associazione ha sede in Bologna ed è costituita a tempo indeterminato.


Art. 2 - Scopi

Scopi dell’associazione sono:

  1. tutela degli interessi degli associati in ogni campo assumendone l’assistenza e la rappresentanza nei confronti di enti, associazioni, amministrazioni, istituti, pubblici e privati, che comunque vengano ad essere in rapporto con la categoria per qualsiasi motivo;

  2. promozione del coordinamento e della cooperazione reciproca nel campo del lavoro fra gli associati al fine di agevolarne i compiti e facilitarne lo svolgimento dell’attività, pur conservando il massimo rispetto per l’autonomia e l’iniziativa individuale dei singoli associati per quanto riguarda le direttive e l’organizzazione interna delle rispettive aziende;

  3. regolazione, in sede provinciale, dei rapporti con le associazioni dei prestatori d’opera, qualunque forma esse assumano, con la facoltà di trattare e risolvere per quanto possibile le eventuali vertenze, mediante opportuni accordi individuali e collettivi;

  4. stipulazione, sempre in ambito provinciale, dei contratti di lavoro ed accordi sindacali, individuali e collettivi, con le associazioni sindacali dei lavoratori;

  5. stipulazione, a livello provinciale, di accordi economici, finanziari ed attinenti l’organizzazione aziendale a favore delle imprese associate da applicarsi nei confronti dei loro clienti e fornitori, eventualmente con il tramite delle rispettive associazioni di categoria;

  6. studio ed analisi delle situazioni economiche e finanziarie delle imprese associate, anche al fine della determinazione dei costi di produzione e dei prezzi delle prestazioni;

  7. provvedere allo studio e collaborare alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti le imprese associate e gli iscritti all’associazione;

  8. svolgimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, di prestazioni di servizi tecnici, contabili ed amministrativi alle imprese associate ed agli iscritti all’associazione;

  9. raccolta ed elaborazione di tutti gli elementi, notizie e dati che possono comunque interessare l’attività della categoria;

  10. compiere in genere tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative che, in qualsiasi modo, valgano a raggiungere gli scopi sociali.


TITOLO II – SOCI ED ISCRIZIONI

Art. 3 - Soci

Sono soci dell’associazione, con il diritto ed il dovere a partecipare alla vita associativa, tutte le imprese, individuali e collettive, che esercitano le attività indicate all’articolo 1 (uno) e le attività connesse ed affini.

Possono altresì iscriversi all’associazione, in qualità di iscritti, tutte le persone fisiche e giuridiche sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all'articolo 2 (due) del presente statuto, che desiderino avvalersi dell'opera assistenziale e dei servizi che normalmente l'Associazione disimpegna.

 

Art. 4 - Iscrizioni

La domanda di iscrizione all’Associazione deve essere presentata alla segreteria dell’Associazione stessa e deve indicare le generalità del soggetto richiedente complete dell’indicazione del legale rappresentante.

Sulla domanda di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo; è facoltà dello stesso di subordinare l’accettazione della domanda di iscrizione alla fornitura di eventuali altri elementi ed informazioni.

L’iscrizione si intende fatta per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non siano state presentate per iscritto le dimissioni entro il 30 settembre dell’anno in cui scade l’iscrizione.

Non è comunque ammessa l’iscrizione temporanea ovvero fatta per periodi inferiori ad un anno solare.

In caso di dimissioni presentate dopo tale data ovvero in forma diversa da quella scritta, l’iscrizione si intende automaticamente rinnovata anche per l’anno successivo.

All’accettazione della domanda di iscrizione fa seguito l’immediata annotazione dell’iscritto nel libro dei soci.

Art. 5 - Obblighi del socio

L’iscrizione all’Associazione comporta per l’iscritto l’accettazione integrale del presente statuto, nonché l’accettazione integrale delle deliberazioni assunte dagli organi statutari.

Ogni socio è tenuto a corrispondere all’Associazione una quota associativa annuale che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri di capacità contributiva deliberati dall’Assemblea.

In relazione ad eventuali obblighi assunti dall’Associazione in nome e per conto del socio che richiedano da parte sua la corresponsione di contributi specifici, questo verrà fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I diritti derivanti dalla qualità di socio, effettivo o aggregato, sono esercitati solo dai soci in regola col pagamento dei contributi.


Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

  1. per recesso, comunicato nei modi e nei termini indicati all’articolo 4 (quattro);

  2. per esclusione, determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con una maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto;

  3. per inadempienza degli obblighi di cui all’articolo 5 (cinque) previo esame, da parte del Consiglio Direttivo, delle giustificazioni scritte che l’interessato è invitato a presentare su richiesta della segreteria, deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice;

  4. per decesso del socio;

  5. per fallimento del socio;

  6. per cancellazione dal Registro delle Imprese.


TITOLO III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Vice Presidente;

  5. il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 8 - Cariche sociali

Per cariche sociali si intendono:

  1. la qualifica di membro del Consiglio Direttivo;

  2. le qualifiche di Presidente e Vice Presidente;

  3. la qualifica di Sindaco Revisore.

Possono avere accesso alle cariche sociali solo i soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute in occasione dell’espletamento dei relativi compiti individuali, documentate a norma di legge.

Gli eletti alle cariche sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.


Capo I - Assemblea

Art. 9 - Costituzione ed attribuzioni

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è costituita da tutti i soci.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno.

Essa viene convocata dal Presidente previo accordo con il Consiglio Direttivo.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  1. esaminare ed approvare annualmente il bilancio preventivo per l’anno in corso e quello consuntivo relativo all’anno precedente;

  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;

  3. esaminare i problemi che interessano direttamente o indirettamente la categoria in ambito locale, nazionale e sovranazionale, proponendone ed approvandone le soluzioni;

  4. fissare le direttive di massima che dovranno essere realizzate dal Consiglio Direttivo;

  5. discutere e deliberare su tutti gli argomenti di interesse dell’Associazione e della categoria.

In via straordinaria l’assemblea si riunisce ogni qual volta ne sia richiesta la convocazione da almeno un quinto degli associati, ovvero la sua convocazione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.


Art. 10 - Convocazione dell’assemblea

La convocazione dell’assemblea spetta al Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione deve contenere:

  1. l’indicazione del giorno e dell’ora fissati per la prima e la seconda convocazione;

  2. l’indicazione del luogo in cui si terrà l’assemblea;

  3. l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Per la convocazione dell’assemblea in sessione ordinaria o straordinaria l’invito deve essere spedito per via postale o con mezzo equivalente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la convocazione dell’assemblea in sessione straordinaria l’invito può essere spedito con mezzi telematici, con preavviso, in tal caso, di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione.


Art. 11 - Costituzione dell’assemblea

L’assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci effettivi aventi diritto al voto.

L’assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

In ogni caso l’assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione quando sia trascorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima convocazione.


Art. 12 - Poteri dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l’assemblea è presieduta dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Ogni socio presente all’assemblea ha diritto ad un voto.

Il voto per delega è ammesso solo per le votazioni a scrutinio palese; ogni socio effettivo non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto degli astenuti.

Per le deliberazioni che non prevedono la nomina o l’elezione di persone le votazioni possono svolgersi con voto palese; per le nomine o le elezioni di persone le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto.

Per le votazioni a scrutinio segreto l’assemblea indica per acclamazione, in deroga al comma precedente, due scrutatori, scelti fra i presenti non candidati alle elezioni, con l’incarico di sovraintendere alle operazioni di voto.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dell’associazione funge di norma da segretario delle riunioni dell’assemblea, ne redige il verbale e lo sottoscrive insieme a chi presiede la riunione ed agli scrutatori.

L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera e senza vincolo alcuno, nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) dell’articolo 111 del D.P.R. n. 917/86.


Capo II - Consiglio Direttivo


Art. 13 - Costituzione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente ed un numero di nove consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno; alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, il Segretario dell’Associazione ed i Sindaci Revisori.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri, comprendendo in tale numero sia il Presidente che il Vice Presidente; trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

La deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di colui che presiede la riunione; nelle votazioni non è ammessa delega.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica nei seguenti casi:

  1. quando non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni consiliari senza giustificato motivo;

  2. quando abbiano perduto la qualifica di socio;

  3. in caso di rinuncia volontaria alla carica.

In caso di decadenza dalla carica di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questo verrà reintegrato con il primo dei non eletti; egli resterà in carica per tutto il tempo residuo per cui sarebbe rimasto in carica il membro decaduto.

Art. 14 - Attribuzioni e compiti

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l’associazione, seguendo le direttive impartite dall’assemblea;

  2. prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi relativi all’attività della categoria, sulla base delle direttive di massima ricevute dall’assemblea;

  3. deliberare l’adesione dell’associazione ad organizzazioni, aventi scopi statutari compatibili con quelli fissati dal presente statuto, a carattere provinciale, regionale e nazionale;

  4. designare i rappresentanti dell’associazione in seno ad organismi, enti ed associazioni pubblici e privati;

  5. eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;

  6. convocare l’assemblea;

  7. nominare il Segretario dell’Associazione;

  8. fissare le direttive per la redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

  9. fare quanto altro ritenga necessario o utile per il raggiungimento degli scopi statutari.

  10. decidere in merito all’assunzione del personale dell’Associazione;

  11. esaminare periodicamente la situazione economica ed organizzativa dell’Associazione assumendo i relativi provvedimenti;

  12. decidere in merito alle domande di iscrizione all’Associazione.


Capo III - Presidente e Vice Presidente


Art. 15 - Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, ai sensi dell’articolo 14 (quattordici).

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ad Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici e privati e di fronte a terzi in genere, sia in sede amichevole che in sede giudiziale; egli ha inoltre la firma dell’Associazione.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

  1. presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo;

  2. nomina avvocati, procuratori e consulenti perché difendano, rappresentino e sostengano gli interessi dell’Associazione e della categoria in sede amministrativa, giudiziale ed extra giudiziale;

  3. rappresenta in ogni caso l’Associazione dinanzi a terzi.


Art. 16 - Vice Presidente

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e le stesse funzioni del Presidente ove questi sia nell’impossibilità di esercitarli.

La presenza del Vice Presidente costituisce di per sé stessa per i terzi prova dell’impossibilità o dell’impedimento del Presidente.


Capo IV - Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 17 - Costituzione e funzionamento

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre Sindaci Revisori ordinari e da due supplenti, eletti dall’assemblea ai sensi dell’articolo 9 (nove).

Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce almeno una volta all’anno.

Per l’espletamento dei propri compiti il Collegio dei Sindaci Revisori può avvalersi di consulenti, esterni all’Associazione, iscritti all’Albo dei revisori dei conti; in ogni caso il Segretario dell’associazione non può ricoprire, neppure temporaneamente, l’incarico di consulente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Alle riunioni partecipano di norma i Sindaci Revisori ordinari; in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i Sindaci Revisori supplenti.

Le riunioni e le verifiche sono valide quando siano presenti almeno due membri del Collegio dei Sindaci Revisori; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta e constano da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Associazione ovvero, qualora nominati, dai consulenti di cui al terzo comma di questo stesso articolo.


Art. 18 - Attribuzioni e compiti

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha i seguenti compiti:

  1. controllare periodicamente l’amministrazione dell’Associazione;

  2. vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto;

  3. accertare la regolare tenuta della contabilità;

  4. accertare la corrispondenza della situazione patrimoniale e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

  5. esaminare periodicamente la situazione finanziaria dell’Associazione;

  6. verificare la regolare tenuta dei libri contabili e sociali;

  7. verificare l’osservanza delle norme stabilite nell’articolo 2425 del Codice Civile;

  8. compiere tutte le operazioni ad esso demandate dallo statuto, dal Codice Civile e dalle vigenti leggi speciali;

  9. partecipare, con facoltà di parola ma senza diritto voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori possono procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.


TITOLO IV - GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE


Capo I - Fondo Comune, Bilanci e Clausole obbligatorie


Art. 19 - Fondo Comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  1. dalle somme corrisposte dagli associati al momento della loro iscrizione e dai contributi versati annualmente secondo il disposto dell’articolo 5 (cinque) del presente statuto;

  2. dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

  3. dalle erogazioni e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte da chiunque ed a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione stessa.


Art. 20 - Bilanci

Ogni anno il Consiglio Direttivo compila il rendiconto economico e finanziario per l’anno precedente ed il bilancio preventivo per l’anno in corso da sottoporre all’assemblea; gli stessi bilanci vengono presentati al Collegio dei Sindaci Revisori per la relazione finale con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per la convocazione dell’assemblea.

I bilanci, accompagnati dalle relazioni predisposte dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Sindaci Revisori, vengono sottoposti al giudizio dell’assemblea, riunita in sessione ordinaria, per l’esame finale e l’approvazione.


Art. 21 - Clausole

Non potrà mai aver luogo alcuna distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Associazione, il fondo comune dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun modo.


Capo II - Amministrazione e Segreteria


Art. 22 - Segreteria

La segreteria dell’Associazione è diretta dal Segretario dell’Associazione.

Il Segretario interviene di diritto a tutte le riunioni degli organi dell’Associazione con facoltà di parola ma con voto esclusivamente consultivo, ne redige il verbale, lo sottoscrive e lo fa sottoscrivere da chi presiede la riunione.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

  1. coadiuva ed assiste il Consiglio Direttivo nello svolgimento dei suoi compiti e nell’attuazione delle delibere dell’assemblea;

  2. coadiuva ed assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni;

  3. sovraintende, nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, a tutti gli uffici e provvede al funzionamento dei servizi;

  4. svolge tutte le funzioni a lui delegate dagli organi dell’Associazione;

  5. risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo del proprio operato.


TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 23 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica al presente statuto dovranno essere preventivamente esaminate dal Consiglio Direttivo; questo dovrà presentarle all’Assemblea con deliberazione favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

L’assemblea incaricata di esaminare ed approvare le modifiche al presente statuto deve essere convocata in sessione straordinaria.

La riunione sarà considerata valida con la presenza di almeno un quinto degli associati e le deliberazioni dovranno essere assunte con la maggioranza dei presenti.


Art. 24 - Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea riunita in sessione straordinaria.

La riunione sarà considerata valida quando siano presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto, e le relative deliberazioni dovranno essere assunte con la maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, verrà nominato dall’assemblea un collegio di tre liquidatori, i quali dovranno svolgere i compiti demandati normalmente dalla legge ai liquidatori di un’associazione.

L’assemblea, deliberando lo scioglimento dell’Associazione, detta norme circa i soggetti destinatari della devoluzione del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 23 (ventitre) e dalle vigenti norme di legge.


Art. 25 - Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non esplicitamente previsto e regolamentato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi speciali in materia di associazioni.

Bologna, 26 febbraio 1999